PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito l'Archivio storico dei movimenti e delle culture giovanili in Europa, di seguito denominato «Archivio», con sede in Genova, nei locali attualmente occupati dalla caserma di polizia sita nel quartiere denominato «Bolzaneto».

Art. 2.

      1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Ministero dell'interno provvede al mutamento della finalità d'uso dei locali di cui al medesimo articolo 1 e alla collocazione in altra sede della stazione di polizia che attualmente li occupa.
      2. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero degli affari esteri, provvede a predisporre le condizioni e gli strumenti necessari alla costituzione di un apposito Comitato per l'elaborazione di un adeguato progetto finalizzato alla realizzazione dell'Archivio, tale da costituire un punto di riferimento istituzionale per l'Unione europea nelle tematiche relative ai movimenti e alle culture giovanili di dimensione e qualità europee.

Art. 3.

      1. L'Archivio è intitolato alla memoria del giovane Carlo Giuliani.

Art. 4.

      1. L'Archivio persegue le seguenti finalità:

          a) raccogliere, conservare e catalogare materiale documentale relativo alle esperienze attraverso le quali le giovani

 

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generazioni, con particolare attenzione allo specifico, differente contributo che è venuto dal genere maschile e da quello femminile, hanno contribuito nel corso del novecento all'affermazione dei valori della democrazia, della pace e della convivenza solidale tra popolazioni diverse che hanno abitato e abitano il continente;

          b) valorizzare gli scambi culturali tra giovani dei diversi Paesi dell'Unione europea;

          c) promuovere iniziative e attività culturali, idonee a favorire la conoscenza storica del continente dal punto di vista dell'esperienza giovanile;

          d) istituire premi e borse di studio a favore di studenti e giovani che si impegnano a effettuare ricerche e studi attinenti alle problematiche di cui al presente articolo.

Art. 5.

      1. È autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro per l'anno 2006 per la realizzazione e l'adeguamento della sede dell'Archivio, individuata ai sensi dell'articolo 1. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. A decorrere dall'anno 2007 alle spese di mantenimento dell'Archivio si provvede mediante l'istituzione di un apposito fondo nel quale è accantonata annualmente una quota pari allo 0,30 per cento delle spese iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.